Il Ministro dell'economia Saccomanni ha presentato nove proposte su quello che sembra il tema più scottante del governo Letta: la riforma dell'IMU. Infatti il PDL continua a chiedere l'abolizione totale dell'odiata imposta sulla prima casa. Questo però rischierebbe di creare gravi squilibri nelle finanze dello Stato, così Saccomani ha cercato di fare le sue proposte alternative per rendere più equa la tasa che grava sugli immobili.
Tre proposte sono particolarmente interessanti:
-Incremento selettivo della detrazione IMU per abitazione principale in funzione della condizione economica del proprietario, parametrata al reddito dello stesso soggetto
-Incremento della detrazione IMU per l’abitazione principale decrescente in funzione della condizione economica del nucleo familiare, misurata attraverso l’ISEE
-Rimborso dell’IMU sull’abitazione (integrale o parziale) attraverso l’attribuzione di un credito di imposta (o una detrazione) IRPEF
Tre proposte sono particolarmente interessanti:
-Incremento selettivo della detrazione IMU per abitazione principale in funzione della condizione economica del proprietario, parametrata al reddito dello stesso soggetto
-Incremento della detrazione IMU per l’abitazione principale decrescente in funzione della condizione economica del nucleo familiare, misurata attraverso l’ISEE
-Rimborso dell’IMU sull’abitazione (integrale o parziale) attraverso l’attribuzione di un credito di imposta (o una detrazione) IRPEF
Incremento selettivo della detrazione IMU per abitazione principale in funzione della condizione economica del proprietario, parametrata al reddito dello stesso soggetto.
Schema di intervento:
L’intervento limita i suoi effetti ai proprietari di abitazioni principali con reddito complessivo fino a 55.000 euro e ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nello specifico, si aumenta la detrazione di base da 200 a 280, 330 e 400 euro e si escludono le abitazioni principali con categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Tre gli scenari possibili:
1. per immobili di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, esenzione abitazione principale con rendita catastale fino a 418 euro e agevolazione per le altre abitazioni principali di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito complessivo fino a 55.000 euro (ossia incremento detrazione da 200 a 280 euro). Per gli immobili di categoria da A/1, A/8, A/9 o per quelli di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito superiore a 55.000 euro si continua ad applicare la detrazione vigente (200 euro);
2. per immobili di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, esenzione abitazione principale con rendita catastale fino a 490 euro e agevolazione per le altre abitazioni principali di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito complessivo fino a 55.000 euro (ossia incremento detrazione da 200 a 330 euro). Per gli immobili di categoria da A/1, A/8, A/9 o per quelli di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito superiore a 55.000 euro si continua ad applicare la detrazione vigente (200 euro);
3. per immobili di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, esenzione abitazione principale con rendita catastale fino a 589 euro e agevolazione per le altre abitazioni principali di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito complessivo fino a 55.000 euro (ossia incremento detrazione da 200 a 400 euro). Per gli immobili di categoria da A/1, A/8, A/9 o per quelli di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito superiore a 55.000 euro si continua ad applicare la detrazione vigente (200 euro).
Il gettito a cui si rinuncerebbe è di 1 mld nel primo scenario, 1.5 nel secondo, 2 nel terzo.
Pro e contro
• Il riferimento al reddito dichiarato dal soggetto come parametro utile alla selezione della platea dei possibili beneficiari di uno sgravio/esenzione dall’IMU per l’abitazione principale solleva alcune criticità legate principalmente alla circostanza che ne beneficerebbero anche i potenziali evasori (ad es. proprietari che dichiarano redditi da lavoro autonomo particolarmente bassi).
• Sono possibili, inoltre, meccanismi elusivi dell’imposta (ad es. intestazioni fittizie delle abitazioni a familiari con reddito basso e/o nullo).
• L’intervento determina effetti redistributivi positivi migliorando la progressività dell’imposta ma anche problemi per i piccoli Comuni che vedrebbero significativamente ridursi la loro principale fonte di gettito.
• Si introducono ulteriori elementi di personalizzazione nel design di un’imposta di carattere reale (la legislazione vigente per il 2013 e il 2014 già prevede, infatti, la maggiorazione della detrazione di base legata al numero dei figli conviventi di età non superiore a 26 anni).
• Si deve, in particolare, ricordare che in materia di tributi locali (IMU e addizionale comunale all’IRPEF) alcuni Comuni hanno previsto, con proprie deliberazioni, regimi di favore in relazione a particolari condizioni reddituali. In particolare, per quanto riguarda l’IMU, alcuni Comuni hanno stabilito l’innalzamento della detrazione nel caso in cui il soggetto passivo dell’IMU sia un pensionato il cui reddito non superi un determinato livello; mentre per quanto riguarda l’addizionale all’IRPEF è proprio il Legislatore che ha disposto che i Comuni possano fissare con proprio regolamento una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Fra questi rientrano, come si desume dall’esame delle deliberazioni pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, anche quelli che riguardano i redditi da pensione non superiori a un importo specifico.
Incremento della detrazione IMU per l’abitazione principale decrescente in funzione della condizione economica del nucleo familiare, misurata attraverso l’ISEE
Schema di intervento
Si potrebbe prevedere l’introduzione di una detrazione aggiuntiva fino a 600 euro rispetto ai citati 200 euro, decrescente al crescere dell’indicatore ISEE, fondato su coefficienti di equivalenza che tengono conto del numero e della tipologia dei componenti familiari. Per questo motivo, la detrazione aggiuntiva potrebbe essere sostitutiva della quota di detrazione oggi collegata al numero dei figli.
Per la graduazione del beneficio è stato stimato il “nuovo” ISEE, calcolato in base alla bozza di DPCM di riforma.
La detrazione aggiuntiva potrebbe essere piena (fino a capienza dell’IMU) per il 40% più povero dei contribuenti, come individuato da un ISEE inferiore a 13'000 euro, per poi decrescere fino ad annullarsi ad una soglia ISEE di 70'000 euro, sopra la quale ci sarebbe poco più del 5% più benestante.
Ciascun contribuente potrebbe decidere liberamente se far calcolare il proprio ISEE, al fine di fruire della maggiore detrazione o rinunciare al calcolo della detrazione aggiuntiva.
Effetti di gettito di competenza
Una riduzione dell’IMU sull’abitazione principale collegata all’indicatore ISEE nel modo qui previsto genererebbe una riduzione complessiva di gettito annuo di competenza pari a circa 2 miliardi, corrispondenti ad una riduzione variabile di carico fiscale per i complessivi 24 milioni di soggetti proprietari o comproprietari della casa in cui abitano.
Pro e contro
• Indubbiamente l’utilizzo dell’ISEE è in grado di modulare, in modo più aderente alla reale situazione reddituale e patrimoniale dei contribuenti l’entità della detrazione IMU per l’abitazione principale. Si deve evidenziare che attualmente alcune delibere IMU fanno già riferimento all’ISEE per la determinazione dell’imposta dovuta per l’abitazione principale (ad esempio Alessandria per il 2012 ha previsto una riduzione dell’aliquota pari a 1 punto millesimale per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.500 euro e Macerata, sempre per il 2012, ha stabilito l’aumento della detrazione di 50 euro per i soggetti passivi con ISEE inferiore o uguale a € 7.500 e di 25 euro per i soggetti passivi con ISEE compreso tra euro 7.500 e 9.000).
• Il collegamento dell’IMU all’ISEE giova anche per superare un delicato problema sociale e redistributivo, legato alla situazione di pensionato solo o in coppia senza figli, con redditi minimi e abitazione di proprietà: in questi casi, in assenza di una ulteriore detrazione legata alla condizione di basso tenore di vita, accade che il pensionato già in difficoltà per l’entità del suo reddito debba anche trovare le risorse per pagare l’IMU sulla casa in cui abita.
• Tuttavia, per quanto accennato, la riduzione dell’imposta per profili “reddituali” modesti non viene del tutto centrata dall’utilizzo dell’ISEE, che è fortemente condizionato dai valori patrimoniali, confermando, per questa via, le eventuali distorsioni che si vogliono qui contrastare. In altre parole, un contribuente redditualmente povero che possiede l’abitazione in cui abita non verrebbe sempre individuato come tale da un ISEE che considera eccessivamente il valore della sua abitazione nel misurare il suo tenore potenziale di vita. Questo fenomeno potrebbe essere superato dall’utilizzo del solo “indicatore della situazione reddituale equivalente”, individuabile all’interno del più articolato calcolo dell’ISEE.
• Si ricordano le criticità gestionali dell’intervento in esame appena illustrate nel precedente paragrafo relative alla notevole complessità amministrativa e all’aggravio degli adempimenti a carico del contribuente.
Rimborso dell’IMU sull’abitazione (integrale o parziale) attraverso l’attribuzione di un credito di imposta (o una detrazione) IRPEF
Schema di intervento
Le ipotesi di esenzione dall’IMU per l’abitazione principale si scontrano con problematiche legate alla riallocazione di risorse tra Comuni e Stato, considerata l’assegnazione dell’imposta sulle abitazioni principali ai Comuni, mediante trasferimenti compensativi.
Al contrario, l’ipotesi di lasciare il gettito dell’IMU sulla abitazione principale ai Comuni sarebbe coerente con la scelta già effettuata dal Legislatore di assegnare loro larga parte delle basi imponibili sugli immobili dei residenti sul territorio degli stessi enti locali e risponderebbe ai principi di sussidiarietà ed autonomia propri del federalismo fiscale assicurando:
a) stabilità del gettito per i Comuni, perché si tassano cespiti che non hanno mobilità geografica e perciò garantiscono una base non aleatoria di finanziamento;
b) autonomia e responsabilità impositiva degli amministratori locali al fine di garantire efficienza e trasparenza nella gestione del prelievo fiscale verso i cittadini (accountability);
L’intervento consisterebbe, quindi, nel continuare ad applicare l’IMU sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze e nel prevedere, contestualmente, un recupero dell’imposta versata attraverso il riconoscimento di una detrazione da far valere ai fini IRPEF. Il contribuente anticiperebbe il pagamento dell’imposta che sarebbe successivamente rimborsata dallo Stato: per ciascun anno di imposta, infatti, l’IMU sulla abitazione principale versata sarebbe detraibile dall’IRPEF dovuta mediante la dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo.
Nel caso di incapienza dell’IRPEF del contribuente (ovvero nel caso in cui l’IRPEF dovuta fosse inferiore all’IMU da detrarre), potrebbero essere previsti meccanismi alternativi quali: i) il rimborso attraverso il modello 730 dei crediti incapienti maturati; ii) la compensazione tra imposte attraverso i pagamenti F24; iii) il rimborso diretto, sulla base di una domanda effettuata dal contribuente.
L’entità dell’IMU detraibile dall’IRPEF dovrebbe essere quella commisurata all’IMU calcolata ad aliquota e detrazione di base: in caso contrario, i Comuni avrebbero l’incentivo ad utilizzare i margini di manovrabilità loro concessi portando il prelievo sulle abitazioni principali al livello massimo consentito, beneficiando di maggiori entrate che sarebbero poi rimborsate al contribuente a carico dello Stato. Tali comportamenti genererebbero di fatto effetti indesiderati in termini di responsabilizzazione degli amministratori locali e accountability.
Effetti di gettito
E’ particolarmente complesso prevedere gli impatti di cassa di un tale intervento, in presenza di tre soluzioni alternative relative ai meccanismi applicativi, e in dipendenza della tempestività dei rimborsi, anche se si può affermare che nel primo anno di applicazione ci sarebbe comunque un maggior gettito di cassa, dovuto al sovrapporsi del gettito IMU e di una quota di restituzione rimandata all’anno successivo.
In termini di competenza invece la manovra non presenterebbe sostanziali differenze rispetto all’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale (se non un leggero maggior gettito per l’Erario legato al fenomeno, marginale, del mancato esercizio del diritto al rimborso).
La perdita di gettito per lo Stato, nell’ipotesi di piena rimborsabilità dell’IMU, sarebbe di circa 3,4 miliardi di euro (ad aliquota e detrazioni di base).
Nell’ipotesi invece di una rimborsabilità parziale, ad esempio mediante detrazione in cifra fissa, l’effetto in termini di competenza sarebbe assimilabile a quello relativo all’ipotesi di aumento della detrazione IMU.
Pro e contro
• Il mantenimento del gettito IMU sull’abitazione principale a favore dei Comuni sarebbe coerente con i principi di sussidiarietà ed autonomia tributaria propri del federalismo fiscale ed eviterebbe le complesse operazioni di trasferimento compensativo, nel caso di esenzione dell’IMU sulle abitazioni principali. Inoltre, non risulterebbe attenuato il legame fra l’onere dell’imposta e il corrispettivo ricevuto sotto forma di servizio locale – che è un requisito fondamentale per l’efficienza di un assetto decentrato.
• Una criticità si riscontra nel caso in cui la detraibilità dell’IMU dall’IRPEF fosse consentita non ad aliquota e detrazione di base. L’intervento non sarebbe ‘compatibile con gli incentivi’ alla responsabilizzazione degli enti locali e all’accountability: si verificherebbe un incentivo perverso per gli amministratori ad aumentare il prelievo sulle abitazioni principali ai livelli massimi, considerato che il diritto al rimborso dell’IMU sarebbe interamente a carico dello Stato.
• Un’ulteriore criticità è rappresentata dalla complessità amministrativa e dai maggiori oneri di adempimento per i cittadini e per le strutture dell’Amministrazione (gestione dei rimborsi in caso di IRPEF non capiente e di rimborsabilità piena della quota eccedente ed esercizio dell’attività di controllo).
• Si deve sottolineare che per il contribuente l’intervento costituirebbe di fatto un prestito forzoso infruttifero, cioè un’anticipazione al Comune di un’imposta che sarebbe rimborsata dallo Stato l’anno successivo.
(fonte MEF)
Schema di intervento:
L’intervento limita i suoi effetti ai proprietari di abitazioni principali con reddito complessivo fino a 55.000 euro e ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nello specifico, si aumenta la detrazione di base da 200 a 280, 330 e 400 euro e si escludono le abitazioni principali con categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Tre gli scenari possibili:
1. per immobili di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, esenzione abitazione principale con rendita catastale fino a 418 euro e agevolazione per le altre abitazioni principali di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito complessivo fino a 55.000 euro (ossia incremento detrazione da 200 a 280 euro). Per gli immobili di categoria da A/1, A/8, A/9 o per quelli di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito superiore a 55.000 euro si continua ad applicare la detrazione vigente (200 euro);
2. per immobili di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, esenzione abitazione principale con rendita catastale fino a 490 euro e agevolazione per le altre abitazioni principali di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito complessivo fino a 55.000 euro (ossia incremento detrazione da 200 a 330 euro). Per gli immobili di categoria da A/1, A/8, A/9 o per quelli di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito superiore a 55.000 euro si continua ad applicare la detrazione vigente (200 euro);
3. per immobili di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, esenzione abitazione principale con rendita catastale fino a 589 euro e agevolazione per le altre abitazioni principali di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito complessivo fino a 55.000 euro (ossia incremento detrazione da 200 a 400 euro). Per gli immobili di categoria da A/1, A/8, A/9 o per quelli di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito superiore a 55.000 euro si continua ad applicare la detrazione vigente (200 euro).
Il gettito a cui si rinuncerebbe è di 1 mld nel primo scenario, 1.5 nel secondo, 2 nel terzo.
Pro e contro
• Il riferimento al reddito dichiarato dal soggetto come parametro utile alla selezione della platea dei possibili beneficiari di uno sgravio/esenzione dall’IMU per l’abitazione principale solleva alcune criticità legate principalmente alla circostanza che ne beneficerebbero anche i potenziali evasori (ad es. proprietari che dichiarano redditi da lavoro autonomo particolarmente bassi).
• Sono possibili, inoltre, meccanismi elusivi dell’imposta (ad es. intestazioni fittizie delle abitazioni a familiari con reddito basso e/o nullo).
• L’intervento determina effetti redistributivi positivi migliorando la progressività dell’imposta ma anche problemi per i piccoli Comuni che vedrebbero significativamente ridursi la loro principale fonte di gettito.
• Si introducono ulteriori elementi di personalizzazione nel design di un’imposta di carattere reale (la legislazione vigente per il 2013 e il 2014 già prevede, infatti, la maggiorazione della detrazione di base legata al numero dei figli conviventi di età non superiore a 26 anni).
• Si deve, in particolare, ricordare che in materia di tributi locali (IMU e addizionale comunale all’IRPEF) alcuni Comuni hanno previsto, con proprie deliberazioni, regimi di favore in relazione a particolari condizioni reddituali. In particolare, per quanto riguarda l’IMU, alcuni Comuni hanno stabilito l’innalzamento della detrazione nel caso in cui il soggetto passivo dell’IMU sia un pensionato il cui reddito non superi un determinato livello; mentre per quanto riguarda l’addizionale all’IRPEF è proprio il Legislatore che ha disposto che i Comuni possano fissare con proprio regolamento una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Fra questi rientrano, come si desume dall’esame delle deliberazioni pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, anche quelli che riguardano i redditi da pensione non superiori a un importo specifico.
Incremento della detrazione IMU per l’abitazione principale decrescente in funzione della condizione economica del nucleo familiare, misurata attraverso l’ISEE
Schema di intervento
Si potrebbe prevedere l’introduzione di una detrazione aggiuntiva fino a 600 euro rispetto ai citati 200 euro, decrescente al crescere dell’indicatore ISEE, fondato su coefficienti di equivalenza che tengono conto del numero e della tipologia dei componenti familiari. Per questo motivo, la detrazione aggiuntiva potrebbe essere sostitutiva della quota di detrazione oggi collegata al numero dei figli.
Per la graduazione del beneficio è stato stimato il “nuovo” ISEE, calcolato in base alla bozza di DPCM di riforma.
La detrazione aggiuntiva potrebbe essere piena (fino a capienza dell’IMU) per il 40% più povero dei contribuenti, come individuato da un ISEE inferiore a 13'000 euro, per poi decrescere fino ad annullarsi ad una soglia ISEE di 70'000 euro, sopra la quale ci sarebbe poco più del 5% più benestante.
Ciascun contribuente potrebbe decidere liberamente se far calcolare il proprio ISEE, al fine di fruire della maggiore detrazione o rinunciare al calcolo della detrazione aggiuntiva.
Effetti di gettito di competenza
Una riduzione dell’IMU sull’abitazione principale collegata all’indicatore ISEE nel modo qui previsto genererebbe una riduzione complessiva di gettito annuo di competenza pari a circa 2 miliardi, corrispondenti ad una riduzione variabile di carico fiscale per i complessivi 24 milioni di soggetti proprietari o comproprietari della casa in cui abitano.
Pro e contro
• Indubbiamente l’utilizzo dell’ISEE è in grado di modulare, in modo più aderente alla reale situazione reddituale e patrimoniale dei contribuenti l’entità della detrazione IMU per l’abitazione principale. Si deve evidenziare che attualmente alcune delibere IMU fanno già riferimento all’ISEE per la determinazione dell’imposta dovuta per l’abitazione principale (ad esempio Alessandria per il 2012 ha previsto una riduzione dell’aliquota pari a 1 punto millesimale per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.500 euro e Macerata, sempre per il 2012, ha stabilito l’aumento della detrazione di 50 euro per i soggetti passivi con ISEE inferiore o uguale a € 7.500 e di 25 euro per i soggetti passivi con ISEE compreso tra euro 7.500 e 9.000).
• Il collegamento dell’IMU all’ISEE giova anche per superare un delicato problema sociale e redistributivo, legato alla situazione di pensionato solo o in coppia senza figli, con redditi minimi e abitazione di proprietà: in questi casi, in assenza di una ulteriore detrazione legata alla condizione di basso tenore di vita, accade che il pensionato già in difficoltà per l’entità del suo reddito debba anche trovare le risorse per pagare l’IMU sulla casa in cui abita.
• Tuttavia, per quanto accennato, la riduzione dell’imposta per profili “reddituali” modesti non viene del tutto centrata dall’utilizzo dell’ISEE, che è fortemente condizionato dai valori patrimoniali, confermando, per questa via, le eventuali distorsioni che si vogliono qui contrastare. In altre parole, un contribuente redditualmente povero che possiede l’abitazione in cui abita non verrebbe sempre individuato come tale da un ISEE che considera eccessivamente il valore della sua abitazione nel misurare il suo tenore potenziale di vita. Questo fenomeno potrebbe essere superato dall’utilizzo del solo “indicatore della situazione reddituale equivalente”, individuabile all’interno del più articolato calcolo dell’ISEE.
• Si ricordano le criticità gestionali dell’intervento in esame appena illustrate nel precedente paragrafo relative alla notevole complessità amministrativa e all’aggravio degli adempimenti a carico del contribuente.
Rimborso dell’IMU sull’abitazione (integrale o parziale) attraverso l’attribuzione di un credito di imposta (o una detrazione) IRPEF
Schema di intervento
Le ipotesi di esenzione dall’IMU per l’abitazione principale si scontrano con problematiche legate alla riallocazione di risorse tra Comuni e Stato, considerata l’assegnazione dell’imposta sulle abitazioni principali ai Comuni, mediante trasferimenti compensativi.
Al contrario, l’ipotesi di lasciare il gettito dell’IMU sulla abitazione principale ai Comuni sarebbe coerente con la scelta già effettuata dal Legislatore di assegnare loro larga parte delle basi imponibili sugli immobili dei residenti sul territorio degli stessi enti locali e risponderebbe ai principi di sussidiarietà ed autonomia propri del federalismo fiscale assicurando:
a) stabilità del gettito per i Comuni, perché si tassano cespiti che non hanno mobilità geografica e perciò garantiscono una base non aleatoria di finanziamento;
b) autonomia e responsabilità impositiva degli amministratori locali al fine di garantire efficienza e trasparenza nella gestione del prelievo fiscale verso i cittadini (accountability);
L’intervento consisterebbe, quindi, nel continuare ad applicare l’IMU sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze e nel prevedere, contestualmente, un recupero dell’imposta versata attraverso il riconoscimento di una detrazione da far valere ai fini IRPEF. Il contribuente anticiperebbe il pagamento dell’imposta che sarebbe successivamente rimborsata dallo Stato: per ciascun anno di imposta, infatti, l’IMU sulla abitazione principale versata sarebbe detraibile dall’IRPEF dovuta mediante la dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo.
Nel caso di incapienza dell’IRPEF del contribuente (ovvero nel caso in cui l’IRPEF dovuta fosse inferiore all’IMU da detrarre), potrebbero essere previsti meccanismi alternativi quali: i) il rimborso attraverso il modello 730 dei crediti incapienti maturati; ii) la compensazione tra imposte attraverso i pagamenti F24; iii) il rimborso diretto, sulla base di una domanda effettuata dal contribuente.
L’entità dell’IMU detraibile dall’IRPEF dovrebbe essere quella commisurata all’IMU calcolata ad aliquota e detrazione di base: in caso contrario, i Comuni avrebbero l’incentivo ad utilizzare i margini di manovrabilità loro concessi portando il prelievo sulle abitazioni principali al livello massimo consentito, beneficiando di maggiori entrate che sarebbero poi rimborsate al contribuente a carico dello Stato. Tali comportamenti genererebbero di fatto effetti indesiderati in termini di responsabilizzazione degli amministratori locali e accountability.
Effetti di gettito
E’ particolarmente complesso prevedere gli impatti di cassa di un tale intervento, in presenza di tre soluzioni alternative relative ai meccanismi applicativi, e in dipendenza della tempestività dei rimborsi, anche se si può affermare che nel primo anno di applicazione ci sarebbe comunque un maggior gettito di cassa, dovuto al sovrapporsi del gettito IMU e di una quota di restituzione rimandata all’anno successivo.
In termini di competenza invece la manovra non presenterebbe sostanziali differenze rispetto all’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale (se non un leggero maggior gettito per l’Erario legato al fenomeno, marginale, del mancato esercizio del diritto al rimborso).
La perdita di gettito per lo Stato, nell’ipotesi di piena rimborsabilità dell’IMU, sarebbe di circa 3,4 miliardi di euro (ad aliquota e detrazioni di base).
Nell’ipotesi invece di una rimborsabilità parziale, ad esempio mediante detrazione in cifra fissa, l’effetto in termini di competenza sarebbe assimilabile a quello relativo all’ipotesi di aumento della detrazione IMU.
Pro e contro
• Il mantenimento del gettito IMU sull’abitazione principale a favore dei Comuni sarebbe coerente con i principi di sussidiarietà ed autonomia tributaria propri del federalismo fiscale ed eviterebbe le complesse operazioni di trasferimento compensativo, nel caso di esenzione dell’IMU sulle abitazioni principali. Inoltre, non risulterebbe attenuato il legame fra l’onere dell’imposta e il corrispettivo ricevuto sotto forma di servizio locale – che è un requisito fondamentale per l’efficienza di un assetto decentrato.
• Una criticità si riscontra nel caso in cui la detraibilità dell’IMU dall’IRPEF fosse consentita non ad aliquota e detrazione di base. L’intervento non sarebbe ‘compatibile con gli incentivi’ alla responsabilizzazione degli enti locali e all’accountability: si verificherebbe un incentivo perverso per gli amministratori ad aumentare il prelievo sulle abitazioni principali ai livelli massimi, considerato che il diritto al rimborso dell’IMU sarebbe interamente a carico dello Stato.
• Un’ulteriore criticità è rappresentata dalla complessità amministrativa e dai maggiori oneri di adempimento per i cittadini e per le strutture dell’Amministrazione (gestione dei rimborsi in caso di IRPEF non capiente e di rimborsabilità piena della quota eccedente ed esercizio dell’attività di controllo).
• Si deve sottolineare che per il contribuente l’intervento costituirebbe di fatto un prestito forzoso infruttifero, cioè un’anticipazione al Comune di un’imposta che sarebbe rimborsata dallo Stato l’anno successivo.
(fonte MEF)