Nel luglio del 1943, durante l'evento bellico più tragico di tutti i tempi, un gruppo di uomini illuminati e lungimiranti si riunì al monastero di Camaldoli pensando alla futura ricostruzione. Erano democratici, erano cristiani. Vi presero parte persone del calibro di Aldo Moro, Giorgio La Pira, Guido Gonella.
Immersi nella sacralità del luogo scrissero un documento che sarebbe risultato fondamentale per la futura democrazia cristiana: il Codice di Camaldoli.
Illuminante è la parte relativa all'economia.
Immersi nella sacralità del luogo scrissero un documento che sarebbe risultato fondamentale per la futura democrazia cristiana: il Codice di Camaldoli.
Illuminante è la parte relativa all'economia.
85. Attività economica privata ed attività economica pubblica. I principi della giustizia sociale (art. 71) esigono che le singole attività economiche private, mediante le quali individui e gruppi tendono a realizzare i propri particolari fini, vengano armonizzate in relazione al comune interesse di impedire che le energie individuali rimangano puramente potenziali o siano ostacolate nel loro sviluppo.
L'armonizzazione nel senso sopra indicato dei contrastanti interessi economici deve attuarsi mercé l'azione delle stesse forze sociali, adeguatamente organizzate, nonché mediante l'attività economica pubblica ed in particolare dello stato; spetta a questo provvedere agli interessi comuni, sia curando gli interessi che soltanto con la collaborazione di tutti possono essere soddisfatti, sia intervenendo in relazione a determinate circostanze storiche per coordinare e per integrare l'azione degli individui e delle forze sociali al fine di realizzare particolari obbiettivi, non conseguibili per la mancanza di uno spontaneo od automatico adattamento dei singoli interessi privati all'interesse generale.
86. Fini specifici della attività economica pubblica. Gli obbiettivi di interesse comune cui nella vita sociale del nostro tempo deve tendere l'attività economica pubblica, ed ai quali conviene che anche l'attività economica privata sia ordinata, possono così riassumersi:
1) indurre la generalità dei mèmbri della società ad assumere la responsabilità di un lavoro (art. 55) e far sì che le condizioni nelle quali i lavoratori danno la loro opera siano tali da consentire, pur nell'accentuarsi delle specializzazioni, un armonico sviluppo di tutte le facoltà di cui Dio ha arricchito l'uomo (art. 56);
2) creare condizioni perché le forze di lavoro disponibili trovino un'adeguata occupazione (art. 55), promuovendo eventualmente attività economiche trascurate dalla iniziativa privata, giudicate profittevoli al bene comune (art. 76);
3) influire a favore dei capi di famiglia, nel processo di ripartizione dei redditi della comunità così da assicurare alla famiglia la base economica necessaria al suo sviluppo e considerare l'attività della donna nella vita economica in modo che essa non vengaimpedita di svolgere la sua primaria funzione di madre e di educatrice (art. 60);
4) creare condizioni atte a costituire intorno al lavoratore, al termine del suo lavoro, un clima e un ambiente tale che gli consentano di ritrovare, secondo le sue individuali concezioni ed inclinazioni, un equilibrio di vita fisico e morale rispondente alla sua dignità di uomo (art. 57); ed in particolare dedicare ogni cura e mezzi adeguati perché al lavoratore capo famiglia sia concesso di disporre e possibilmente di essere proprietario di una abitazione adeguata ai suoi bisogni (art. 61);
5) assicurare un complesso di prestazioni integrative con carattere di generalità per tutti i lavoratori, che consenta in caso di disoccupazione involontaria, di malattia, di infortunio e durante la vecchiaia, di mantenere un sufficiente livello di vita al lavoratore ed alla sua famiglia (art. 58);
6) impedire, quali che siano gli effetti sulla produzione, che al lavoratore siano richieste prestazioni nocive alla sua salute fisica e morale (art. 59) ed assicurare a tutti la possibilità di tutelare adeguatamente la propria salute fisica e di ricevere la conveniente assistenza medica e chirurgica (art. 63);
7) disciplinare il processo di distribuzione territoriale delle attività produttive allo scopo di eliminare e prevenire gli inconvenienti dell'urbanesimo e in particolare di consentire al lavoratore una piena vita familiare e la partecipazione alla vita delle comunità intermedie, professionali e locali (art. 62);
8) orientare il libero avviamento professionale dei giovani in vista di favorirne la migliore utilizzazione nell'interesse singolo e collettivo delle forze di lavoro disponibili (art. 64);
9) favorire nelle fasi di profonda e rapida trasformazione economica e sociale i processi di assestamento delle forze di lavoro (art. 65);
10) favorire la formazione di una conveniente struttura agraria, fondata, a seconda delle esigenze tecniche, principalmente sulla piccola proprietà e sulla cooperazione tra i lavoratori addetti all'azienda agraria (art. 77);
11) correggere le eccessive disparità economiche (art. 80), influire sull'ordinamento economico in vista di evitare eccessive accumulazioni di ricchezza ed ingiusti impoverimenti di alcuni a vantaggio di altri e riassorbire le situazioni di indebito arricchimento che si siano eventualmente verificate (art. 82);
12) disciplinare nell'interesse comune la trasmissione ereditaria dei beni (art. 83);
13) regolare l'uso e la distribuzione dei beni di consumo nei casi in cui non si svolgano in modo confacente all'interesse comune (art. 78);
14) regolare nell'interesse dei consumatori l'attività produttiva che si svolge in situazione di non concorrenza (art. 76) e curare, negli altri casi, il mantenimento di condizioni di effettiva concorrenza (art. 75);
15) tutelare il risparmio affidato a terzi per l'impiego (artt. 59 e 81) ed evitare variazioni nel valore economico dell'unità monetaria esistente (art. 89);
16) promuovere e regolare i rapporti con le altre economie nazionali affinchè i beni della terra raggiungano attraverso un'equa distribuzione la loro fondamentale destinazione a vantaggio di tutti gli uomini (art. 84).
Altro importante aspetto della attività economica pubblica è costituito dalla attività finanziaria dello stato e degli altri enti pubblici, mediante la quale si raccolgono e si impiegano i mezzi necessari per organizzare e per sostenere l'azione pubblica.
87. Coordinamento delle attività economiche pubbliche. L'attività economica pubblica nei suoi vari aspetti condiziona l'intera vita economica ed ha fini prossimi e remoti che sono realizzati da molteplici soggetti pubblici mediante molteplici forme e strumenti. Per questo lo svolgimento della attività economica pubblica rende necessario:
a) di coordinare l'azione dei diversi enti, rimanendo sempre salva la naturale autonomia degli stessi, imprescindibile presidio della libertà e fondamento di definite responsabilità;
b) di coordinare tra di loro i fini prossimi che vengono perseguiti nello stesso tempo, in modo da graduarli secondo la loro rispondenza al fine ultimo dell'attività economica pubblica;
c) di tener conto degli effetti immediati e mediati delle varie attività, onde eliminare le eventuali incompatibilità ed evitare gli attriti, le fasi di inerzia e altri motivi di dispersione.
Posta questa sua struttura l'attività economica pubblica va sempre indirizzata secondo una visione unitaria, la quale deve ispirarsi al fine ultimo di ogni pubblica azione, che consiste nel creare le condizioni più favorevoli di vita sociale per un pieno sviluppo delle energie degli individui e dei gruppi.
88. Criteri informatori dell'attività economica pubblica. L'attività economica pubblica deve inspirarsi al principio fondamentale di procurare una utilità sociale maggiore di quella che i mezzi che l'alimentano avrebbero determinato se lasciati nelle mani dei singoli.
A questo fine si richiede una accurata valutazione dei vantaggi attuali e prospettivi dell'impiego dei mezzi a disposizione della azione pubblica. In particolare devono essere tenuti in evidenza:
1) il necessario equilibrio tra investimenti produttivi e consumi, perché se una programmatica compressione dei consumi può portare a gravi danni sociali, un eccesso di consumi sull'accumulazione di nuovi mezzi di produzione prepara squilibri economici e quindi sociali alle generazioni future; mentre d'altro lato quanto più si accresce la sfera economica pubblica tanto più si afferma la responsabilità dell'azione pubblica per l'accumulazione del risparmio;
2) un'equa attribuzione dei vantaggi offerti dall'azione pubblica ai vari individui ed alle varie classi e categorie sociali, da realizzarsicon particolare riguardo alle necessità dei singoli e delle categorie che meno sono in grado di soddisfarvi con le loro forze autonome, con l'esclusione di qualsiasi privilegio nel godimento delle utilità pubbliche;
3) un armonico contemperamento fra la naturale autonomia ed indipendenza della sfera di libertà individuali, con particolare riguardo alla varietà delle aspirazioni, dei gusti, delle occorrenze dei singoli, e la valutazione sociale dei bisogni che si agitano nella società;
4) una prudente scelta delle forme tecniche di organizzazione della azione pubblica sotto il profilo della rispondenza allo scopo,della semplicità e della economicità.
89. Moneta e manovre monetarie. L'importanza fondamentale della moneta come strumento di scambio e di trasferimento dei valori nel tempo e nello spazio, rende necessario l'intervento dell'autorità pubblica nel suo governo, sia per fissarne il tipo e renderne così più sicuro e più facile l'impiego, sia per difendere la generalità dei cittadini contro l'abuso, la frode e l'inganno dei pochi, sia per valersene con le necessario cautele per promuovere il bene comune.
Le forme tecniche e le regole di tale intervento devono essere determinate e giudicate in rapporto alle condizioni concrete diambiente e di tempo: ma devono in ogni caso considerarsi con particolare cura tutti gli effetti immediati e mediati dell'azione pubblica sulla moneta soprattutto allo scopo di far sempre salva l'uguaglianza nella distribuzione dei benefici e dei sacrifici.
In particolare debbono essere decisamente condannate le manovre dirette a procacciare entrate all'ente pubblico attraverso la riduzione del potere di acquisto della moneta, perché fondate sull'indiscriminato sfruttamento della pubblica fiducia esercitato nei confronti di chi difficilmente può difendersene e perché importano una distribuzione disuguale ed irrazionale del sacrificio tra gli individui e tra le categorie sociali. Se in particolari circostanze si sia prodotta una sensibile riduzione del potere di acquisto della moneta, vi è l'obbligo di riparare, mediante adeguati provvedimenti, alle ingiustizie che ne siano derivate per la illecita azione dell'autorità.
90. Patrimonio pubblico. La proprietà di beni patrimoniali da parte dell'ente pubblico si presenta sia come mezzo immediato per la prestazione di pubblici servizi, sia come strumento per attuare determinati interventi della collettività nella economia, sia infine come fonte di entrate finanziarie per l'ente stesso.
Le esigenze della giustizia sociale e del rispetto delle naturali autonomie nella società richiedono però:
1) che ove la proprietà riguardi beni di produzione, si ottenga da essi il massimo rendimento non potendosi giustificare eventuali inefficienze insite nell'esercizio pubblico con i vantaggi che attraverso tale esercizio si vogliono conseguire;
2) che siano adottate forme di organizzazione della proprietà pubblica che facciano salva la naturale autonomia e responsabilitàdelle forze sociali e che consentano di ridurre agevolmente l'estensione della proprietà dell'ente pubblico non appena questa non interessi più l'azione che esso deve svolgere.
91. Natura dell'attività finanziaria: il principio di uguaglianza e di generalità. La necessità di sostenere ed alimentare l'azione degli enti pubblici giustifica e spiega come una esigenza dell'esistenza stessa di quegli enti l'attività finanziaria, cioè l'attività-diretta alla raccolta ed alla distribuzione di mezzi economici tra i vari impieghi pubblici.
L'attività finanziaria in quanto agisce sulla vita economica sia nel momento della raccolta dei mezzi sia attraverso le forme e i modi del loro impiego, deve essere improntata alle esigenze della giustizia sociale.
Risponde a tal fine in primo luogo il principio di uguaglianza, secondo il quale ogni individuo deve concorrere ai carichi pubblici in rapporto alla propria capacità ed in modo che ad eguale situazione corrisponda eguale incidenza della finanza. Per lo stessoprincipio l'azione finanziaria deve prestare le utilità da essa procurate in rapporto al bisogno di ognuno, in modo che al maggiore bisogno corrisponda una maggiore prestazione di servizi pubblici.
Costituisce un particolare aspetto del principio di uguaglianza il canone della generalità, per il quale i sacrifici e le utilità recati dall'azione finanziaria spettano a tutti gli individui appartenenti alla comunità organizzata dall'ente pubblico in rapporto alla loro capacità ed al loro bisogno: vanno pertanto evitati i privilegi e le ingiustificate differenze sia nel sacrificio che nel godimento dei vantaggi da parte di individui e di categorie sociali.
92. Limiti dell'azione finanziaria. Risponde a giustizia che i sacrifici richiesti dall'azione finanziaria siano mantenuti entro i limiti strettamente necessari per il conseguimento degli scopi di utilità sociale che la stessa si propone di raggiungere:
Dipende da ciò:
1) che i sacrifici debbono essere chiesti ed imposti nelle forme e nei tempi che ne rendono meno grave la sopportazione da parte dei soggetti. Le formalità, le prestazioni accessorie, le sottigliezze di applicazione, devono essere ridotte al minimo, onde evitare inutili aggravi e sofferenze;
2) che nella esazione e nell'amministrazione del denaro pubblico devono seguirsi i sistemi meno complessi e più economici possibili;
3) che l'altezza dell'imposizione deve essere regolata in modo da non opprimere il soggetto e da lasciargli in ogni caso la possibilità di provvedere onestamente ai bisogni suoi e della sua famiglia ed alla elevazione propria e dei propri familiari, secondo le necessità dell'ambiente in cui vive;
4) che gli investiti della pubblica amministrazione debbono in ogni momento inspirare la loro azione al principio fondamentale che il denaro pubblico è inviolabile ed alla considerazione essenziale che chi disperde, male amministra o si appropria di denaro pubblico pecca contro la giustizia.
93. Funzione extra-fiscale del tributo. Il tributo, determinando il passaggio di beni economici dal privato all'ente pubblico e quindi sottraendo beni alla spesa privata per sostenere la spesa pubblica, opera per sua natura una redistribuzione di beni disponibili tra i vari impieghi e consumi.
Pertanto il tributo, accanto alla sua funzione immediata di procurare mezzi per la spesa pubblica, esercita la funzione mediata di concorrere a modificare secondo i principi della giustizia sociale la distribuzione della ricchezza e l'organizzazione della vita economica e sociale.
Questa funzione mediata può essere di proposito esercitata quando si tratta:
1) di correggere ed attenuare ingiustificate disuguaglianze nella ripartizione della ricchezza ed eccessive accumulazioni di beni;
2) di reprimere e di limitare manifestazioni di lusso o di prodigalità moralmente e socialmente dannose, o di indurre a graduare i consumi secondo una scala di utilità sociale;
3) di disciplinare, proteggendole od ostacolandole, determinate attività in funzione della loro utilità sociale.
L'importanza e la delicatezza dei compiti extra-fiscali del tributo impongono peraltro:
1) che la valutazione delle utilità sociali, che si vogliono conseguire, sia fatta dalla legittima rappresentanza politica tenendo rigoroso conto delle necessità e condizioni delle singole forze sociali e del rispetto delle naturali libertà di esse, cioè della necessità del loro autonomo sviluppo secondo le leggi proprie alla loro natura;
2) che nella determinazione del tributo anche se diretto a fini extra-fiscali sia sempre salvo il principio dell'uguaglianza e della generalità, sia in senso assoluto, in quanto individui che si trovano in uguale condizione siano ugualmente soggetti all'imposizione, sia in senso relativo, in quanto l'imposizione di individui che si trovano in diverse condizioni sia graduata in ragione di tale diversità.
94. Dovere tributario. È dovere morale, oltre che giuridico, di soddisfare alle imposte esattamente, entro i limiti fissati dalle leggi: l'evasione tributaria contrasta a tale dovere e deve essere condannata.
La legge non deve però, nell'ordinamento del tributo e soprattutto nella fissazione delle aliquote, essere ispirata al pensiero che le evasioni sono inevitabili ma deve stabilire aliquote giuste e provvedere ad accertamenti regolari. In caso contrario l'ipocrisia del legislatore giustifica 1 evasione e l'inadempienza del contribuente e mette in pericolo l’ordinata disciplina del tributo, che vienesopportato in misura diversa dai contribuenti onesti o timidi e da contribuenti scaltri o poco coscienziosi. Le sperequazioni che nascono in tal modo tra contribuente e contribuente inficiano nella sua applicazione qualsiasi piano, per quanto ben congegnato, di distribuzione delle imposte.
L'armonizzazione nel senso sopra indicato dei contrastanti interessi economici deve attuarsi mercé l'azione delle stesse forze sociali, adeguatamente organizzate, nonché mediante l'attività economica pubblica ed in particolare dello stato; spetta a questo provvedere agli interessi comuni, sia curando gli interessi che soltanto con la collaborazione di tutti possono essere soddisfatti, sia intervenendo in relazione a determinate circostanze storiche per coordinare e per integrare l'azione degli individui e delle forze sociali al fine di realizzare particolari obbiettivi, non conseguibili per la mancanza di uno spontaneo od automatico adattamento dei singoli interessi privati all'interesse generale.
86. Fini specifici della attività economica pubblica. Gli obbiettivi di interesse comune cui nella vita sociale del nostro tempo deve tendere l'attività economica pubblica, ed ai quali conviene che anche l'attività economica privata sia ordinata, possono così riassumersi:
1) indurre la generalità dei mèmbri della società ad assumere la responsabilità di un lavoro (art. 55) e far sì che le condizioni nelle quali i lavoratori danno la loro opera siano tali da consentire, pur nell'accentuarsi delle specializzazioni, un armonico sviluppo di tutte le facoltà di cui Dio ha arricchito l'uomo (art. 56);
2) creare condizioni perché le forze di lavoro disponibili trovino un'adeguata occupazione (art. 55), promuovendo eventualmente attività economiche trascurate dalla iniziativa privata, giudicate profittevoli al bene comune (art. 76);
3) influire a favore dei capi di famiglia, nel processo di ripartizione dei redditi della comunità così da assicurare alla famiglia la base economica necessaria al suo sviluppo e considerare l'attività della donna nella vita economica in modo che essa non vengaimpedita di svolgere la sua primaria funzione di madre e di educatrice (art. 60);
4) creare condizioni atte a costituire intorno al lavoratore, al termine del suo lavoro, un clima e un ambiente tale che gli consentano di ritrovare, secondo le sue individuali concezioni ed inclinazioni, un equilibrio di vita fisico e morale rispondente alla sua dignità di uomo (art. 57); ed in particolare dedicare ogni cura e mezzi adeguati perché al lavoratore capo famiglia sia concesso di disporre e possibilmente di essere proprietario di una abitazione adeguata ai suoi bisogni (art. 61);
5) assicurare un complesso di prestazioni integrative con carattere di generalità per tutti i lavoratori, che consenta in caso di disoccupazione involontaria, di malattia, di infortunio e durante la vecchiaia, di mantenere un sufficiente livello di vita al lavoratore ed alla sua famiglia (art. 58);
6) impedire, quali che siano gli effetti sulla produzione, che al lavoratore siano richieste prestazioni nocive alla sua salute fisica e morale (art. 59) ed assicurare a tutti la possibilità di tutelare adeguatamente la propria salute fisica e di ricevere la conveniente assistenza medica e chirurgica (art. 63);
7) disciplinare il processo di distribuzione territoriale delle attività produttive allo scopo di eliminare e prevenire gli inconvenienti dell'urbanesimo e in particolare di consentire al lavoratore una piena vita familiare e la partecipazione alla vita delle comunità intermedie, professionali e locali (art. 62);
8) orientare il libero avviamento professionale dei giovani in vista di favorirne la migliore utilizzazione nell'interesse singolo e collettivo delle forze di lavoro disponibili (art. 64);
9) favorire nelle fasi di profonda e rapida trasformazione economica e sociale i processi di assestamento delle forze di lavoro (art. 65);
10) favorire la formazione di una conveniente struttura agraria, fondata, a seconda delle esigenze tecniche, principalmente sulla piccola proprietà e sulla cooperazione tra i lavoratori addetti all'azienda agraria (art. 77);
11) correggere le eccessive disparità economiche (art. 80), influire sull'ordinamento economico in vista di evitare eccessive accumulazioni di ricchezza ed ingiusti impoverimenti di alcuni a vantaggio di altri e riassorbire le situazioni di indebito arricchimento che si siano eventualmente verificate (art. 82);
12) disciplinare nell'interesse comune la trasmissione ereditaria dei beni (art. 83);
13) regolare l'uso e la distribuzione dei beni di consumo nei casi in cui non si svolgano in modo confacente all'interesse comune (art. 78);
14) regolare nell'interesse dei consumatori l'attività produttiva che si svolge in situazione di non concorrenza (art. 76) e curare, negli altri casi, il mantenimento di condizioni di effettiva concorrenza (art. 75);
15) tutelare il risparmio affidato a terzi per l'impiego (artt. 59 e 81) ed evitare variazioni nel valore economico dell'unità monetaria esistente (art. 89);
16) promuovere e regolare i rapporti con le altre economie nazionali affinchè i beni della terra raggiungano attraverso un'equa distribuzione la loro fondamentale destinazione a vantaggio di tutti gli uomini (art. 84).
Altro importante aspetto della attività economica pubblica è costituito dalla attività finanziaria dello stato e degli altri enti pubblici, mediante la quale si raccolgono e si impiegano i mezzi necessari per organizzare e per sostenere l'azione pubblica.
87. Coordinamento delle attività economiche pubbliche. L'attività economica pubblica nei suoi vari aspetti condiziona l'intera vita economica ed ha fini prossimi e remoti che sono realizzati da molteplici soggetti pubblici mediante molteplici forme e strumenti. Per questo lo svolgimento della attività economica pubblica rende necessario:
a) di coordinare l'azione dei diversi enti, rimanendo sempre salva la naturale autonomia degli stessi, imprescindibile presidio della libertà e fondamento di definite responsabilità;
b) di coordinare tra di loro i fini prossimi che vengono perseguiti nello stesso tempo, in modo da graduarli secondo la loro rispondenza al fine ultimo dell'attività economica pubblica;
c) di tener conto degli effetti immediati e mediati delle varie attività, onde eliminare le eventuali incompatibilità ed evitare gli attriti, le fasi di inerzia e altri motivi di dispersione.
Posta questa sua struttura l'attività economica pubblica va sempre indirizzata secondo una visione unitaria, la quale deve ispirarsi al fine ultimo di ogni pubblica azione, che consiste nel creare le condizioni più favorevoli di vita sociale per un pieno sviluppo delle energie degli individui e dei gruppi.
88. Criteri informatori dell'attività economica pubblica. L'attività economica pubblica deve inspirarsi al principio fondamentale di procurare una utilità sociale maggiore di quella che i mezzi che l'alimentano avrebbero determinato se lasciati nelle mani dei singoli.
A questo fine si richiede una accurata valutazione dei vantaggi attuali e prospettivi dell'impiego dei mezzi a disposizione della azione pubblica. In particolare devono essere tenuti in evidenza:
1) il necessario equilibrio tra investimenti produttivi e consumi, perché se una programmatica compressione dei consumi può portare a gravi danni sociali, un eccesso di consumi sull'accumulazione di nuovi mezzi di produzione prepara squilibri economici e quindi sociali alle generazioni future; mentre d'altro lato quanto più si accresce la sfera economica pubblica tanto più si afferma la responsabilità dell'azione pubblica per l'accumulazione del risparmio;
2) un'equa attribuzione dei vantaggi offerti dall'azione pubblica ai vari individui ed alle varie classi e categorie sociali, da realizzarsicon particolare riguardo alle necessità dei singoli e delle categorie che meno sono in grado di soddisfarvi con le loro forze autonome, con l'esclusione di qualsiasi privilegio nel godimento delle utilità pubbliche;
3) un armonico contemperamento fra la naturale autonomia ed indipendenza della sfera di libertà individuali, con particolare riguardo alla varietà delle aspirazioni, dei gusti, delle occorrenze dei singoli, e la valutazione sociale dei bisogni che si agitano nella società;
4) una prudente scelta delle forme tecniche di organizzazione della azione pubblica sotto il profilo della rispondenza allo scopo,della semplicità e della economicità.
89. Moneta e manovre monetarie. L'importanza fondamentale della moneta come strumento di scambio e di trasferimento dei valori nel tempo e nello spazio, rende necessario l'intervento dell'autorità pubblica nel suo governo, sia per fissarne il tipo e renderne così più sicuro e più facile l'impiego, sia per difendere la generalità dei cittadini contro l'abuso, la frode e l'inganno dei pochi, sia per valersene con le necessario cautele per promuovere il bene comune.
Le forme tecniche e le regole di tale intervento devono essere determinate e giudicate in rapporto alle condizioni concrete diambiente e di tempo: ma devono in ogni caso considerarsi con particolare cura tutti gli effetti immediati e mediati dell'azione pubblica sulla moneta soprattutto allo scopo di far sempre salva l'uguaglianza nella distribuzione dei benefici e dei sacrifici.
In particolare debbono essere decisamente condannate le manovre dirette a procacciare entrate all'ente pubblico attraverso la riduzione del potere di acquisto della moneta, perché fondate sull'indiscriminato sfruttamento della pubblica fiducia esercitato nei confronti di chi difficilmente può difendersene e perché importano una distribuzione disuguale ed irrazionale del sacrificio tra gli individui e tra le categorie sociali. Se in particolari circostanze si sia prodotta una sensibile riduzione del potere di acquisto della moneta, vi è l'obbligo di riparare, mediante adeguati provvedimenti, alle ingiustizie che ne siano derivate per la illecita azione dell'autorità.
90. Patrimonio pubblico. La proprietà di beni patrimoniali da parte dell'ente pubblico si presenta sia come mezzo immediato per la prestazione di pubblici servizi, sia come strumento per attuare determinati interventi della collettività nella economia, sia infine come fonte di entrate finanziarie per l'ente stesso.
Le esigenze della giustizia sociale e del rispetto delle naturali autonomie nella società richiedono però:
1) che ove la proprietà riguardi beni di produzione, si ottenga da essi il massimo rendimento non potendosi giustificare eventuali inefficienze insite nell'esercizio pubblico con i vantaggi che attraverso tale esercizio si vogliono conseguire;
2) che siano adottate forme di organizzazione della proprietà pubblica che facciano salva la naturale autonomia e responsabilitàdelle forze sociali e che consentano di ridurre agevolmente l'estensione della proprietà dell'ente pubblico non appena questa non interessi più l'azione che esso deve svolgere.
91. Natura dell'attività finanziaria: il principio di uguaglianza e di generalità. La necessità di sostenere ed alimentare l'azione degli enti pubblici giustifica e spiega come una esigenza dell'esistenza stessa di quegli enti l'attività finanziaria, cioè l'attività-diretta alla raccolta ed alla distribuzione di mezzi economici tra i vari impieghi pubblici.
L'attività finanziaria in quanto agisce sulla vita economica sia nel momento della raccolta dei mezzi sia attraverso le forme e i modi del loro impiego, deve essere improntata alle esigenze della giustizia sociale.
Risponde a tal fine in primo luogo il principio di uguaglianza, secondo il quale ogni individuo deve concorrere ai carichi pubblici in rapporto alla propria capacità ed in modo che ad eguale situazione corrisponda eguale incidenza della finanza. Per lo stessoprincipio l'azione finanziaria deve prestare le utilità da essa procurate in rapporto al bisogno di ognuno, in modo che al maggiore bisogno corrisponda una maggiore prestazione di servizi pubblici.
Costituisce un particolare aspetto del principio di uguaglianza il canone della generalità, per il quale i sacrifici e le utilità recati dall'azione finanziaria spettano a tutti gli individui appartenenti alla comunità organizzata dall'ente pubblico in rapporto alla loro capacità ed al loro bisogno: vanno pertanto evitati i privilegi e le ingiustificate differenze sia nel sacrificio che nel godimento dei vantaggi da parte di individui e di categorie sociali.
92. Limiti dell'azione finanziaria. Risponde a giustizia che i sacrifici richiesti dall'azione finanziaria siano mantenuti entro i limiti strettamente necessari per il conseguimento degli scopi di utilità sociale che la stessa si propone di raggiungere:
Dipende da ciò:
1) che i sacrifici debbono essere chiesti ed imposti nelle forme e nei tempi che ne rendono meno grave la sopportazione da parte dei soggetti. Le formalità, le prestazioni accessorie, le sottigliezze di applicazione, devono essere ridotte al minimo, onde evitare inutili aggravi e sofferenze;
2) che nella esazione e nell'amministrazione del denaro pubblico devono seguirsi i sistemi meno complessi e più economici possibili;
3) che l'altezza dell'imposizione deve essere regolata in modo da non opprimere il soggetto e da lasciargli in ogni caso la possibilità di provvedere onestamente ai bisogni suoi e della sua famiglia ed alla elevazione propria e dei propri familiari, secondo le necessità dell'ambiente in cui vive;
4) che gli investiti della pubblica amministrazione debbono in ogni momento inspirare la loro azione al principio fondamentale che il denaro pubblico è inviolabile ed alla considerazione essenziale che chi disperde, male amministra o si appropria di denaro pubblico pecca contro la giustizia.
93. Funzione extra-fiscale del tributo. Il tributo, determinando il passaggio di beni economici dal privato all'ente pubblico e quindi sottraendo beni alla spesa privata per sostenere la spesa pubblica, opera per sua natura una redistribuzione di beni disponibili tra i vari impieghi e consumi.
Pertanto il tributo, accanto alla sua funzione immediata di procurare mezzi per la spesa pubblica, esercita la funzione mediata di concorrere a modificare secondo i principi della giustizia sociale la distribuzione della ricchezza e l'organizzazione della vita economica e sociale.
Questa funzione mediata può essere di proposito esercitata quando si tratta:
1) di correggere ed attenuare ingiustificate disuguaglianze nella ripartizione della ricchezza ed eccessive accumulazioni di beni;
2) di reprimere e di limitare manifestazioni di lusso o di prodigalità moralmente e socialmente dannose, o di indurre a graduare i consumi secondo una scala di utilità sociale;
3) di disciplinare, proteggendole od ostacolandole, determinate attività in funzione della loro utilità sociale.
L'importanza e la delicatezza dei compiti extra-fiscali del tributo impongono peraltro:
1) che la valutazione delle utilità sociali, che si vogliono conseguire, sia fatta dalla legittima rappresentanza politica tenendo rigoroso conto delle necessità e condizioni delle singole forze sociali e del rispetto delle naturali libertà di esse, cioè della necessità del loro autonomo sviluppo secondo le leggi proprie alla loro natura;
2) che nella determinazione del tributo anche se diretto a fini extra-fiscali sia sempre salvo il principio dell'uguaglianza e della generalità, sia in senso assoluto, in quanto individui che si trovano in uguale condizione siano ugualmente soggetti all'imposizione, sia in senso relativo, in quanto l'imposizione di individui che si trovano in diverse condizioni sia graduata in ragione di tale diversità.
94. Dovere tributario. È dovere morale, oltre che giuridico, di soddisfare alle imposte esattamente, entro i limiti fissati dalle leggi: l'evasione tributaria contrasta a tale dovere e deve essere condannata.
La legge non deve però, nell'ordinamento del tributo e soprattutto nella fissazione delle aliquote, essere ispirata al pensiero che le evasioni sono inevitabili ma deve stabilire aliquote giuste e provvedere ad accertamenti regolari. In caso contrario l'ipocrisia del legislatore giustifica 1 evasione e l'inadempienza del contribuente e mette in pericolo l’ordinata disciplina del tributo, che vienesopportato in misura diversa dai contribuenti onesti o timidi e da contribuenti scaltri o poco coscienziosi. Le sperequazioni che nascono in tal modo tra contribuente e contribuente inficiano nella sua applicazione qualsiasi piano, per quanto ben congegnato, di distribuzione delle imposte.